venerdì 18 luglio 2014

Il fatto "non costituisce reato"



Esistono attualmente tre formule con le quali, a seconda dei casi, è possibile definire l'assoluzione di un imputato in un procedimento penale.

1. assoluzione "perché il fatto non sussiste", cioè quando non si è verificato l'illecito di cui al capo di imputazione;

2. assoluzione "per non aver commesso il fatto", cioè quando l'illecito si è effettivamente verificato, ma non ad opera dell'imputato;

3. assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", cioè quando il fatto si è effettivamente verificato ma non costituisce violazione di legge, e quindi il comportamento dell'imputato non è perseguibile penalmente.

Nel primo caso, ci troviamo di fronte a qualcosa che NON SI E' VERIFICATO. Nel secondo e nel terzo caso, invece, ci troviamo di fronte a qualcosa che SI E' VERIFICATO.

L'assoluzione in appello di Silvio Berlusconi nel processo in cui, già condannato in primo grado, era imputato di concussione e di prostituzione minorile, deve essere letta alla luce di questi presupposti giuridici.

Per comprendere la portata e il valore della sentenza sarà ovviamente indispensabile leggerne le motivazioni, quando esse verranno rese disponibili. Ma in ogni caso, in attesa della loro pubblicazione, ci limitiamo a prendere atto di quanto ci viene reso noto oggi.

Come sappiamo, sia Karima El Mahroug (in "arte" Ruby Rubacuori) sia lo stesso Silvio Berlusconi hanno sempre sostenuto che fra di loro non vi è mai stato alcun atto sessuale, e Silvio Berlusconi ha sempre sostenuto anche che quando Karima El Mahroug frequentava la sua residenza privata egli era convinto che a ragazza fosse maggiorenne. Questi sono due presupposti molto importanti della linea di difesa costantemente portata avanti finora, così come sia gli atti processuali sia i mezzi di informazione ci hanno sempre confermato.
Altro punto fermo della linea di difesa di Silvio Berlusconi è la tesi che le telefonate alla Questura di Milano fossero esclusivamente dovute a una giustificata forma di sollecitudine e di prudenza istituzionale, al solo fine di evitare possibili imbarazzi diplomatici, essendo egli all'epoca convinto che Karima El Mahroug fosse effettivamente imparentata con l'allora capo di stato egiziano Hosni Mubarak. Convinzione, questa, che come sappiamo è stata ritenuta plausibile persino nelle aule parlamentari italiane da centinaia e centinaia di illustri rappresentanti del popolo.

Ma torniamo al dispositivo della sentenza.

In ordine al capo di imputazione relativo alla concussione, l'assoluzione è stata disposta perché il fatto NON SUSSISTE, ovvero NON SI E' VERIFICATO. E qui comincio a non capire COSA non si sarebbe verificato: le telefonate, forse? perbacco, ma le telefonate ci sono state, questo è pacificamente accettato sia dall'accusa sia dalla difesa. La sussistenza di esse non è mai stato messo in discussione da nessuna delle parti convenute in giudizio, ciò che è stato invece messo in discussione è il fatto che il contenuto di tali telefonate potesse essere considerato oppure no come un'indebita forma di pressione o addirittura una velata minaccia nei confronti del destinatario di esse. Da cui, la concussione.
E poiché, a quanto ci risulta, oltre alle telefonate in questione non sembrano esservi altre forme di comunicazione con cui l'imputato avrebbe potuto attuare detta concussione, non possiamo non chiederci per quale motivo la sentenza afferma che il fatto non sussiste invece di utilizzare la formula che apparirebbe più logica, ovvero affermare che sì, il fatto sussiste, cioè le telefonate ci sono effettivamente state, ma tali telefonate non contenevano elementi illeciti e quindi NON COSTITUISCONO REATO.

Andiamo avanti e passiamo al capo di imputazione relativo alla prostituzione minorile. Qui Silvio Berlusconi è stato assolto perché il fatto NON COSTITUISCE REATO. Ma se le cose stanno in questi termini, allora dobbiamo prendere atto, proprio secondo quanto stabilisce la sentenza, che c'è stato un FATTO ma che questo fatto non integra alcun illecito.
E dunque, a quale FATTO si riferisce la sentenza, atteso che l'imputato nega di aver mai compiuto atti sessuali con Karima El Mahroug? così su due piedi, riteniamo che se l'impianto accusatorio si fosse basato sulla tesi che fra i due ci fossero stati rapporti sessuali dietro corresponsione di danaro o altra utilità, e se questa tesi fosse stata smentita in sede processuale, allora secondo logica ci saremmo aspettati l'assoluzione perché il fatto (ovvero il rapporto sessuale) NON SUSSISTE: invece, la sentenza parla di un FATTO che SUSSISTE ma che NON COSTITUISCE REATO. In cosa consiste, giuridicamente, questo fatto che non costituisce reato?

Non potremo chiarire questi dubbi e queste perplessità prima del deposito delle motivazioni della sentenza.

Nell'attesa di questi atti, comunque, resta fermo il fatto che, secondo le dichiarazioni rese più volte anche dallo stesso Silvio Berlusconi nelle sedi e nelle occasioni più disparate, Karima El Mahroug si è recata più volte nella residenza di Silvio Berlusconi. Ciò è avvenuto quando ella era ancora minorenne, circostanza di cui, sfortunatamente, Silvio Berlusconi non era - a suo dire - al corrente.

La sentenza appena emessa, quindi, dà formalmente credito alla tesi che anche il Parlamento all'epoca considerò ufficialmente plausibile, ovvero al fatto Karima El Mahroug abbia facilmente e per diverso tempo tratto in inganno, sia in merito alla sua reale età anagrafica sia in merito alla sua millantata parentela con Mubarak, uno degli uomini più ricchi del mondo, all'epoca anche Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi dotato, sia in qualità di privato cittadino particolarmente facoltoso sia in qualità di capo del governo, di tutte le risorse umane e materiali (investigatori privati, guardie del corpo, servizi di sicurezza, personale diplomatico, eccetera) che gli avrebbero potuto consentire di acquisire con assoluta certezza e in tempi estremamente rapidi tutte le informazioni relative a ogni e qualsiasi persona che fosse giunta a contatto con lui.

Volendo.

Già. Volendo. (che faccio, ce li metto i puntini di sospensione?)

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